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DECRETO MINISTERIALE 31 OTTOBRE 2006 :: |
Gazzetta Ufficiale N. 297 del 22 Dicembre 2006
Individuazione dei siti internet destinati
all'inserimento degli avvisi di vendita di cui
all'articolo 490 del codice di procedura civile |
SOMMARIO INTERATTIVO |
Art.
1. - Criteri e modalità di individuazione dei siti
internet |
Art.
5. - Modalità di iscrizione |
Art.
2. - Elenco |
Art.
6. - Acquisizione dei dati |
Art.
3. - Requisiti professionali e incompatibilità |
Art.
7. - Portale vendite giudiziarie |
Art.
4. - Requisiti tecnici |
Art.
8. - Cancellazione dall'elenco |
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I L M I N I S T R O
D E L L A G I U S T I Z I A |
Visto
l'art. 490, secondo comma, del codice di procedura
civile, come modificato dall'art. 2, comma 3,
lettera e) del decreto-legge n. 35 del 2005,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, secondo cui «in caso di espropriazione
di beni mobili registrati per un valore superiore a
25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso,
unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e
della relazione di stima redatta ai sensi dell'art.
173-bis delle disposizioni di attuazione del
presente codice, e' altresì inserito in appositi
siti internet almeno quarantacinque giorni prima del
termine per la presentazione delle offerte o della
data dell'incanto»;
Visto l'art. 173-ter delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile, aggiunto dall'art.
2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 35 del 2005,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, rubricato «Pubblicità degli avvisi
tramite internet», secondo il quale «il Ministro
della giustizia stabilisce con proprio decreto i
siti internet destinati all'inserimento degli avvisi
di cui all'art. 490 del codice e i criteri e le
modalità con cui gli stessi sono formati e resi
disponibili»;
Visto altresì l'art. 159 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile nel quale
vengono individuati gli istituti autorizzati
all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione
giudiziaria dei beni immobili;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di dei dati personali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante «testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa»; Vista la legge 9
gennaio 2004, n. 4, recante «disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici»; Visto il decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, recante «codice
dell'amministrazione digitale» e successive
modificazioni; Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, recante
«regolamento di attuazione della legge 9 gennaio
2004, n. 4»;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2005, recante
«requisiti tecnici e i diversi livelli per
l'accessibilità per gli strumenti informatici»;
Ritenuta la necessità di individuare i siti internet
destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di
cui all'art. 490 codice di procedura civile;
Sentito il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione; |
D E C R E T A |
|
Art.
1. - Criteri e modalità di individuazione dei siti
internet: |
^ |
1. Il
presente decreto stabilisce i criteri e le modalità
con cui sono individuati i siti internet destinati
all'inserimento degli avvisi di vendita di cui
all'art. 490 del codice di procedura civile. |
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Art.
2. - Elenco: |
^ |
1. I
siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei
requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati
dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono
inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione
generale della giustizia civile e possono effettuare
gli avvisi di vendita di cui all'art. 1.
2. I soggetti che gestiscono i siti di cui al comma 1
devono avere
forma societaria e possono richiedere
l'iscrizione per effettuare la pubblicità in uno o
più distretti di Corte d'appello.
3. I soggetti di cui al comma 1 costituiti in società
di persone, società per azioni o in accomandita per
azioni,
società a responsabilità limitata, società
cooperativa o consortile devono possedere un
patrimonio netto pari almeno a
euro 50.000,00 se
richiedono l'iscrizione per un distretto di Corte di
appello ed un patrimonio netto almeno pari a euro
450.000,00 se richiedono l'iscrizione per due o più
distretti di Corte di appello o per uno dei seguenti
distretti: Milano, Napoli, Roma e Palermo. Ai fini
del presente comma, il patrimonio netto e' composto
all'attivo esclusivamente da capitale sociale,
riserve da utili, riserva legale ed eventuali
riserve statutarie.
4. Entro il termine di otto mesi dalla chiusura di
ciascun esercizio successivo all'iscrizione
nell'elenco, le società di cui al comma 3
trasmettono al Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero, Direzione generale della
giustizia civile, che verifica la sussistenza del
requisito di cui al medesimo comma,
copia del
bilancio depositato nel registro delle imprese
relativo all'esercizio precedente.
5. I siti internet gestiti dagli
istituti autorizzati
all'incanto e all'amministrazione dei beni a norma
dell'art. 159 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile, sono iscritti di diritto
nell'elenco per le circoscrizioni per le quali sono
abilitati, limitatamente alla pubblicità dei beni
mobili. Per l'abilitazione alla pubblicità dei beni
immobili, devono possedere i requisiti professionali
e tecnici di cui agli articoli 3 e 4, e presentare
domanda di iscrizione nell'elenco, ai sensi
dell'art. 5. |
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Art.
3. - Requisiti professionali e incompatibilità: |
^ |
1. I
soci delle società di persone o i legali
rappresentanti e i soggetti preposti
all'amministrazione di società di capitali, che
gestiscono i siti internet che chiedono l'iscrizione
nell'elenco di cui all'art. 2, debbono possedere i
requisiti di onorabilità di cui all'art. 26 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.
2. I soggetti che richiedono l'iscrizione nell'elenco
di cui all'art. 2 devono essere iscritti al
registro
degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1,
comma 6, lettera a), n. 5 delle legge 31 luglio
1997, n. 249.
3. E' incompatibile la qualità di socio, di legale
rappresentate o di amministratore di società di
persone, società cooperative e società a
responsabilità limitata con la funzione di giudice,
di dirigente amministrativo e di funzionario di
cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari
del distretto di Corte d'appello per il quale la
società e' iscritta nell'elenco.
4. E' incompatibile la qualità di socio di società per
azioni o in accomandita per azioni con la funzione
di giudice, di dirigente amministrativo e di
funzionario di cancelleria in servizio presso il
distretto di Corte d'appello per il quale la società
e' iscritta nell'elenco, se le azioni possedute
eccedono il 10% del capitale sociale o la somma di
euro 50.000,00.
5. Le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano
anche ai consulenti tecnici di ufficio e ai delegati
alle operazioni di vendita di cui all'art. 591-bis
del codice di procedura civile, incaricati o
delegati nelle procedure pendenti davanti agli
uffici giudiziari del distretto di Corte d'appello
per il quale la società e' iscritta, nonché ai
parenti ed affini fino al terzo grado, dei giudici,
dirigenti amministrativi, funzionari di cancelleria,
consulenti tecnici di ufficio e delegati del
giudice. |
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Art.
4. - Requisiti tecnici: |
^ |
1. I
siti iscritti nell'elenco garantiscono un
livello di
disponibilità del servizio pari al 99 per cento su
base quadrimestrale, nei giorni feriali e del 95 per
cento su base quadrimestrale nei giorni festivi,
dalle ore 5 alle ore 24.
2. I siti si dotano di un
manuale operativo dei
servizi, in cui vengono descritti le modalità di
comunicazione con gli uffici giudiziari o i soggetti
delegati, di acquisizione dei dati, e di esecuzione
dei servizi, nonché i
prezzi praticati per ciascun
servizio, con indicazione di eventuali
differenziazioni per distretto o circondario. Le
modalità di esecuzione dei servizi e i relativi
prezzi dovranno essere pubblicati sui siti, in
pagine con accesso riservato all'autorità
giudiziaria.
3. I siti si dotano di un piano in cui vengono
descritte tutte le azioni e le
procedure di
sicurezza in conformità con quanto previsto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. La frequenza di salvataggio dei dati e' almeno
giornaliera.
5. I siti sono conforme ai requisiti tecnici di cui al
decreto del Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie emanato ai sensi dell'art. 11 della
legge
9 gennaio 2004, n. 4 e superano la valutazione di
accessibilità applicando la metodologia per la
verifica tecnica di cui all'allegato A al suddetto
decreto. |
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Art.
5. - Modalità di iscrizione: |
^ |
1. Le
società che intendono effettuare gli avvisi di
vendita di cui all'art. 1 inoltrano al Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione
generale della giustizia civile
domanda di
iscrizione nell'elenco, contenente l'indicazione del
distretto o dei distretti di Corte d'appello in cui
effettuare la pubblicità, corredata a dichiarazione
di possesso dei requisiti di professionalità e
tecnici e dall'assenza di incompatibilità, nonché
copia del
manuale operativo e del
piano della
sicurezza del sito.
2. Il Ministero della giustizia, Direzione generale
della giustizia civile, decide, acquisito il parere
della Direzione generale dei sistemi informativi
automatizzati, sulla domanda con provvedimento
motivato, anche sulla base di apposite verifiche
che, nel caso in cui non risulti possibile
utilizzare personale dell'amministrazione, possono
essere effettuate anche da esperti informatici
esterni, dalla stessa delegati e con costi a carico
del richiedente.
3. Il Ministero della giustizia verifica l'adempimento
degli obblighi assunti dai siti anche a mezzo dei
servizi attivati con il
portale di cui all'art. 7. |
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Art.
6. - Acquisizione dei dati: |
^ |
1. Il
sito acquisisce i dati relativi alla pubblicazione
tramite collegamento telematico con l'Ufficio
giudiziario e secondo quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.
123, con modalità operative definite dal Ministero
della giustizia - Direzione generale dei sistemi
informativi automatizzati.
2. Il sito, se l'Ufficio
giudiziario non dispone del software di gestione
ufficiale, acquisisce i dati per posta ordinaria,
a
mezzo fax, su supporto elettronico o per posta
telematica, con modalità che garantiscono la
esattezza delle informazioni che devono essere
pubblicate, tali modalità vengono definite
dall'Ufficio giudiziario previa comunicazione al
Ministero della giustizia - Direzione generale dei
sistemi informativi automatizzati, che può disporne
la modifica per garantire la sicurezza del sistema
di pubblicità e l'esattezza e regolarità delle
pubblicazioni. |
|
Art.
7. - Portale vendite giudiziarie: |
^ |
1. Il
Ministero della giustizia attiva il
Portale vendite
giudiziarie per la ricerca e il monitoraggio dei
dati pubblicati sui siti, al fine di consentire una
visione completa ed unitaria di tutte le vendite
forzate in corso.
2. Il portale e' realizzato nel rispetto dei criteri
dettati, per i siti delle pubbliche amministrazioni,
dal codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato e integrato dal decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 159.
3. Il Ministero della giustizia, Direzione generale dei
sistemi informativi automatizzati, stabilisce le
informazioni minime relative ai dati da pubblicare
sui siti.
4. Il Ministero della giustizia verifica, tramite il
Portale, il regolare funzionamento dei siti, nel
rispetto dei requisiti tecnici di cui all'art. 4 e
secondo le modalità contenute nelle disposizioni di
cui all'art. 4, comma 3.
5. Il Ministero della giustizia certifica, tramite il
Portale, l'inizio di ciascuna inserzione
pubblicitaria, la sua durata e gli eventi
significativi.
6. La certificazione viene inviata, attraverso la posta
certificata del processo telematico, all'Ufficio
giudiziario il giorno precedente a quello fissato
per l'esperimento di vendita.
7. L'indirizzo, cui e' inviata la certificazione, e'
unico per ogni Ufficio giudiziario o per ogni
sezione dell'Ufficio giudiziario.
8. Il Portale pubblica, in area riservata accessibile
al Ministero della giustizia e all'ufficio
giudiziario che ha disposto le inserzioni
pubblicitarie, i
dati statistici relativi
all'accesso ai siti. |
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Art.
8. - Cancellazione dall'elenco: |
^ |
1.
L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei
requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2,
3 e 4, comporta la cancellazione d'ufficio del sito
internet dall'elenco di cui all'art. 2.
2. Sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la
pubblicità di atti relativi a procedure esecutive
pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti
di Corti d'appello diversi da quelli per i quali
sono iscritti. |
|
Il presente decreto sarà
trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. |
Roma, 31 ottobre 2006
Il Ministro: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2006
Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 12,
foglio n. 376 |
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