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DPR 602/73 – Riscossione D.P.R. 29-09-1973, n. 602

 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito [1]
(G.U. 16-10-1973, n. 268, Supplemento ordinario)

:: SOMMARIO INTERATTIVO ::

seguono i link interattivi agli articoli

Titolo II
RISCOSSIONE COATTIVA
Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI
(omissis)
Capo II
ESPROPRIAZIONE FORZATA
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 49 - (Espropriazione forzata)
Art. 50 - (Termine per l'inizio dell'esecuzione)
Art. 51 - (Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati)
Art. 52 - (Procedimento di vendita)
Art. 53 - (Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione)
Art. 54 - (Intervento dei creditori)
Art. 55 - (Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati)
Art. 56 - (Deposito degli atti e del prezzo)
Art. 57 - (Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi)
Art. 58 - (Opposizione di terzi)
Art. 59 - (Risarcimento dei danni)
Art. 60 - (Sospensione dell'esecuzione)
Art. 61 - (Estinzione del procedimento per pagamento del debito)
Sezione II

Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare
Art. 62 -(Disposizioni particolari sui beni pignorabili)
Art. 63 - (Astensione dal pignoramento)
Art. 64 - (Custodia dei beni pignorati)
Art. 65 - (Notifica del verbale di pignoramento)
Art. 66 - (Avviso di vendita dei beni pignorati)
Art. 67 - (Incanto anticipato)
Art. 68 - (Prezzo base del primo incanto)
Art. 69 - (Secondo incanto)
Art. 70 - (Beni invenduti)
Art. 71 - (Intervento degli istituti vendite giudiziarie)
Sezione III

Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi
Art. 72 - (Pignoramento di fitti o pigioni)
Art. 73 - (Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi)
Art. 74 - (Vendita e assegnazione dei crediti pignorati)
Art. 75 - (Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni)
Sezione IV

Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare
Art. 76 - (Espropriazione immobiliare)
Art. 77 - (Iscrizione di ipoteca)
Art. 78 - (Avviso di vendita)
Art. 79 - (Prezzo base e cauzione)
Art. 80 - (Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita)
Art. 81 - (Secondo e terzo incanto)
Art. 82 - (Versamento del prezzo)
Art. 83 - (Progetto di distribuzione)
Art. 84 - (Distribuzione della somma ricavata)
Art. 85 - (Assegnazione dell'immobile allo Stato)
Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI
Art. 86 -(Fermo di beni mobili registrati)
(omissis)

 

 Capo II - ESPROPRIAZIONE FORZATA

Sezione I
Disposizioni generali

 

Art. 49 - (Espropriazione forzata)

1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo.
2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili.
3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 50 - (Termine per l'inizio dell'esecuzione)

1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 51 - (Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati)

1. Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario può dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è notificata al creditore procedente ed al debitore.
2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l'importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.
3. Il concessionario può esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 52 - (Procedimento di vendita)

1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.
Note:
1 Articolo modificato dall'art. 5, comma 4, lett. b-bis), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 e, successivamente, sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 53 - (Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione)

1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi centoventi giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 54 - (Intervento dei creditori)

1. I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile.
2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.
3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 55 - (Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati)

1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.
2 A norma dell'art. 36, comma 4, medesimo D.Lgs. n. 46/1999, il divieto stabilito dal presente articolo non si applica se il concessionario è una banca che procede all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il nulla osta del servizio di vigilanza.

 

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Art. 56 - (Deposito degli atti e del prezzo)

1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.
2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita è consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.
3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 57 - (Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi)

1. Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 58 - (Opposizione di terzi)

1. L'opposizione prevista dall'articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.
2. L'opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati. [2]
3. Il coniuge, i parenti e gli affini al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:
a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;
b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata;
c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999. Per la versione pre vigente vedi l'Allegato redazionale in calce al presente provvedimento.
2 Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), nn. 1) e 2), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

 

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Art. 59 - (Risarcimento dei danni)

1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.
2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 60 - (Sospensione dell'esecuzione)

1. Il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.
Note:
1 Articolo modificato dall'art. 5, comma 4, lett. b-bis), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 e, successivamente, sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 61 - (Estinzione del procedimento per pagamento del debito)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la quietanza rilasciata dal concessionario.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

Sezione II
Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare

 

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Art. 62 - (Disposizioni particolari sui beni pignorabili)

1. I beni mobili indicati nel numero 4 del primo comma dell'articolo 514 del codice di procedura civile possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall'articolo 2759 del codice civile.
2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 63 - (Astensione dal pignoramento)

1. L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.
Note:
1 Articolo modificato dall'art. 4, D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 e, successivamente, sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 64 - (Custodia dei beni pignorati)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall'articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non può essere nominato custode.
2. Il concessionario può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.
3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 65 - (Notifica del verbale di pignoramento)

1. Il verbale di pignoramento è notificato al debitore.
2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.
Note:
1 Articolo modificato dall'art. 5, comma 4, nn. 1) e 2), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 e, successivamente, sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 66 - (Avviso di vendita dei beni pignorati)

1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.
2. Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.
3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice può ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 67 - (Incanto anticipato)

1. Se vi è pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell'esecuzione può autorizzare il concessionario a procedere all'incanto in deroga ai termini previsti dall'articolo 66.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 68 - (Prezzo base del primo incanto)

1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.
2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 69 - (Secondo incanto)

1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 70 - (Beni invenduti)

1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.
2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, è invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 71 - (Intervento degli istituti vendite giudiziarie)

1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario può avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

Sezione III
Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi

 

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Art. 72 - (Pignoramento di fitti o pigioni)

1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell' articolo 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 24, comma 5, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e, successivamente, dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 73 - (Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi)

1. Se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o si è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 74 - (Vendita e assegnazione dei crediti pignorati)

1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per l'assegnazione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.
2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, può cedere il credito all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilità.
3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 75 - (Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni)

1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della Corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si è proceduto.
2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

Sezione IV
Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare

 

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Art. 76 - (Espropriazione immobiliare)

1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se le somme iscritte a ruolo nei confronti del debitore superano complessivamente tre milioni di lire. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.
2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 77 - (Iscrizione di ipoteca)

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio delle somme complessivamente iscritte.
2. Se le somme complessivamente iscritte a ruolo non superano il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 78 - (Avviso di vendita)

1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:
a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;
b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
e) l'ammontare delle somme complessivamente iscritte a ruolo, distinte per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate;
f) il prezzo base dell'incanto;
g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;
m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.
2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita.
Note:
1 Articolo modificato dall'art. 5, comma 4, lett. d), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 e, successivamente, sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 79 - (Prezzo base e cauzione)

1. Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio del territorio.
3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile è prestata al concessionario ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base.
Note:
1 Articolo modificato dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 76, comma 1, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e, successivamente, sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 80 - (Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita)

1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.
2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o del concessionario, il giudice può disporre che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 81 - (Secondo e terzo incanto)

1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.
2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 82 - (Versamento del prezzo)

1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 83 - (Progetto di distribuzione)

1. Se vi è intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

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Art. 84 - (Distribuzione della somma ricavata)

1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell'articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile.
2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell'articolo 596 del codice di procedura civile.
Note:
1 Articolo modificato dall'art. 9-bis, comma 20, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140 e, successivamente, sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

 

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Art. 85 - (Assegnazione dell'immobile allo Stato)

1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento.
2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento dell'eventuale conguaglio non può essere inferiore a sei mesi.
3. In caso di mancato versamento dell'eventuale conguaglio nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.
2 A norma dell'art. 30, comma 1, medesimo D.Lgs. n. 46/1999, la disposizione prevista dal presente articolo si applica solo se si procede per entrate tributarie dello Stato.

 

Capo III
Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati

 

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Art. 86 - (Fermo di beni mobili registrati)

1. Qualora non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento di beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.
2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.