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studio legale

 
 
 

Ill. sig. GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Tribunale di

 

Oggetto: Istanza di SOSPENSIONE CONCORDATA ex art. 624-bis c.p.c. e segg.

 

Il/la sottoscritto/a Avv.

in qualità di difensore di

nella proc. esec. Rge n.

promossa contro

essendo in corso trattative di bonario componimento, come dimostrato dall'unita copia della ricevuta di un acconto versato dalla parte esecutata sul maggior credito

C H I E D E

che la S.V. voglia sospendere la procedura esecutiva, nonché le relative operazioni di immissione demandate all'I.V.G. fissando, al contempo, apposita udienza dove - escusse le parti - si determini un termine utile a che il restante credito possa essere saldato.

Con osservanza.

li

 

timbro e firma

 
 

 

 

  

 

TRIBUNALE DI

Il Giudice dell'esecuzione

letto l'art. 624-bis e segg. del c.p.c. ed accertato che l'istanza è stata depositata

prima della scadenza della data di asporto dei beni comunicata dall'I.V.G.;

e comunque, prima della data di vendita se fissata presso il luogo di custodia;

e/o comunque, prima dell'effettuazione della pubblicità commerciale, se disposta;

decreta la sospensione della procedura esecutiva e fissa udienza di comparizione delle parti

al giorno

, ove si riserva di provvedere con ordinanza.

Dispone che la Cancelleria comunichi il presente decreto all'Istituto Vendite Giudiziarie e che il Creditore anticipi allo stesso I.V.G. le spese di sospensione ex art. 24 del D.M. 109/97.

li

 

Il Giudice dell'esecuzione